La somministrazione di lavoro è ormai presente nel sistema economico italiano da tanti anni.
I somministratori sono soggetti che, per ottenere l'autorizzazione a esercitare questa importante e delicata attività, devono avere i capitali previsti dalla legge e una serie di caratteristiche prestabilite dalla norma.
Negli ultimi anni, in modo sempre più evidente, si assiste a un fenomeno di esercizio di questa attività da parte di soggetti che non hanno né le caratteristiche previste dalla legge né l'autorizzazione che sancisce appunto la regolarità del lavoro delle agenzie di somministrazione.
Il legislatore ha previsto questo fenomeno e l'ha regolamentato.
Quando l'utilizzatore utilizza una lavoratore "somministrato" da un somministratore non autorizzato, una normale società o una cooperativa, il lavoratore può chiedere, direttamente all'utilizzatore, il risarcimento del danno e l'assunzione diretta a tempo indeterminato.
Anche in questo caso, quello che conta non è quello che somministratore irregolare e utilizzatore scrivono nei contratti che vorrebbero eludere questa norma: se con un accertamento di fatto viene confermato che le modalità effettive sono quelle della somministrazione, e il somministratore non è autorizzato, ci si trova nella fattispecie della somministrazione irregolare.