Dopo l'entrata in vigore del Jobs act, i risarcimenti dovuti al lavoratore per la illegittimità di questo licenziamento si sono notevolmente ridotti.
Tuttavia "Il criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i
licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, ancorato in via
esclusiva all’anzianità di servizio, 'non fa che accentuare la marginalità dei vizi
formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di
fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della
persona del lavoratore'. Soprattutto nei casi di anzianità modesta, 'si riducono
in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria': la soglia minima di due mensilità non è sempre in grado di porre rimedio all’inadeguatezza del ristoro riconosciuto dalla legge."
Questo tipo di licenziamento, detto anche licenziamento economico, negli ultimi anni è stato regolato da varie norme, prima dalla legge Fornero e poi dal Jobs act.
In sostanza, le garanzie per il lavoratore si sono ridotte prima con l'entrata in vigore della legge Fornero e poi si sono ulteriormente ridotte con l'entrata in vigore del Jobs act.
Dal Jobs act, per l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è prevista la reintegrazione e i risarcimenti sono proporzionali all'anzianità di servizio.
Nel sistema previgente, le mensilità previste dalla legge per il risarcimento in caso di illegittimità del licenziamento erano mensilità pesanti, cioè l'intera retribuzione annuale (RAL) diviso dodici. Il Jobs act invece, oltre a ridurre il numero delle mensilità dovute al lavoratore in caso di illegittimità del licenziamento, ha ridotto il valore della mensilità per calcolare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore.
"La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del dlgs. n. 23 del 2015 (cosiddetto Jobs Act) là dove fissava l’ammontare dell’indennità in un importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio."