Danno differenziale (Infortunio sul lavoro)

Se l'infortunio è accaduto per colpa del datore di lavoro, il lavoratore può ottenere dal datore di lavoro medesimo il risarcimento del danno differenziale.

Quando avviene un infortunio sul lavoro, il lavoratore potenzialmente ha diritto al risarcimento di una serie di danni: patrimoniale, biologico, morale, esistenziale. Per essere un po' più precisi, in caso di infortunio, il lavoratore ha diritto di chiedere al datore di lavoro il danno differenziale, che consiste nel danno ulteriore rispetto all'indennizzo ricevuto dall'Inail. In altri termini, il lavoratore che subisca un infortunio, per il tempo di durata dell'infortunio, riceve comunque la retribuzione. Questi importi sono corrisposti a ristoro del danno patrimoniale. Il lavoratore però, in conseguenza dell'infortunio, potrebbe avere diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, sia temporanei che permanenti. In questo caso, a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale), l'Inail interverrà, per il solo danno biologico permanente, se questo è minimo del 6%. Se il danno fosse del 5%, l'Inail non erogherebbe l'indennizzo. Quindi fino al 5% di danno permanente, l'Inail interviene per il danno patrimoniale (retribuzioni), ma non interviene per il danno non patrimoniale. Dal 6% in su, l'Inail indennizza il lavoratore per il danno non patrimoniale permanente, ma non per il danno non patrimoniale temporaneo né per il danno morale e il danno esistenziale. Ciò premesso, è evidente che il lavoratore, rispetto a ciò che prevede la Costituzione, la giurisprudenza e le leggi vigenti, con l'indennizzo che riceve dall'Inail riceve solo una parte del danno subito. La parte che l'Inail non copre può essere richiesta al datore di lavoro. Nel giudizio contro il datore di lavoro, il giudice individua il danno subito dal lavoratore in tutte le sue componenti, sia patrimoniali (anche il danno futuro) che non patrimoniali, sottrae da questo il danno liquidato dall'Inail e condanna il datore di lavoro a pagare la differenza (danno differenziale). In conclusione, con l'infortunio il lavoratore subisce un danno, che sarà per esempio pari a 100; l'Inail, per legge, ne rimborsa una parte, diciamo 50, quindi il danno risarcito è la metà di quello subito e questo, se non ci fosse rimedio, danneggerebbe il lavoratore infortunato che subirebbe così la violazione di un suo diritto costituzionale. A questo punto, entra in scena il "danno differenziale" che, se sussiste una responsabilità del datore di lavoro, consente di chiedere in giudizio al datore di lavoro il danno non risarcito dall'Inail: nel mio esempio il 50 residuo.

Autore: Tommaso Dilonardo 15 feb, 2023
Un caso particolare di illegittimità del contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato, perché non abbia vizi, deve rispettare una normativa molto puntuale. Questo deriva dal fatto che il termine a un contratto costituisce una caratteristica che penalizza moltissimo questo rapporto, rispetto soprattutto al tipo ordinario di rapporto di lavoro, quello subordinato a tempo indeterminato che resta sempre il contratto tipico. Qui non analizzerò tutti i tipi di illegittimità del contratto a tempo determinato, ma solamente un tipo di illegittimità. Il contratto deve esistere e dev'essere sottoscritto, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, in mancanza di questo è illegittimo. Il modello Unilav non è un contratto, ma solo un importante documento che fornisce indicazioni sul rapporto di lavoro. Se quindi al momento dell'inizio del rapporto il contratto, nonostante sia stato formalizzato a tempo determinato, non vi è stato consegnato e non l'avete firmato, il vostro contratto è illegittimo e consente di chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno e la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Autore: Tommaso Dilonardo 06 apr, 2022
Cercherò di fare, in estrema sintesi, il punto della situazione. Dopo la conversione in legge del Decreto dignità, sarà necessario comprendere quale norma applicare al caso concreto e soprattutto quale interpretazione darà la giurisprudenza alle nuove norme. Le modifiche più significative sono le seguenti: I contratti acausali possono essere stipulati per un massimo di dodici mesi; la durata massima è fissata in ventiquattro mesi con un massimo di quattro proroghe: (eccetto che per le attività stagionali, per il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale, e altri casi specifici) il superamento dei dodici mesi può avvenire solo per: sostituzioni; esigenze straordinarie, temporanee e oggettive; incrementi temporanei e non programmabili dell'attività ordinaria; il termine per l'impugnazione è aumentato da centoventi a centottanta giorni dalla cessazione del contratto. Al momento, le normative applicabili ai contratti a tempo determinato sono dunque quattro: fino al 13/7/2018 il D.lgs. 81/2015; dal 14/7/2018 all'11/8/2018 il D.L. 87/2018; dal 12/8/2018 la legge 96/2018; dall'1/11/2018 art. 1, comma 2, L. 96/2018.
Autore: Tommaso Dilonardo 06 apr, 2022
In caso di somministrazione illecita, il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno e l'assunzione all'utilizzatore.
Autore: Tommaso Dilonardo 27 feb, 2022
Il lavoratore ha un pieno diritto di difesa che dev'essere esercitato con molta attenzione, per evitare che tale diritto di difesa sia leso o vanificato.
Autore: Tommaso Dilonardo 27 feb, 2022
Dopo l'entrata in vigore del Jobs act, i risarcimenti dovuti al lavoratore per la illegittimità di questo licenziamento si sono notevolmente ridotti. Tuttavia "Il criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio, 'non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore'. Soprattutto nei casi di anzianità modesta, 'si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria': la soglia minima di due mensilità non è sempre in grado di porre rimedio all’inadeguatezza del ristoro riconosciuto dalla legge."
Autore: Tommaso Dilonardo 27 feb, 2022
Tutti i licenziamenti si possono impugnare. Se viene accertata l'illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha diritto a un risarcimento e, in alcuni casi, alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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