Non tutti i crediti vengono trattati allo stesso modo.
I tassi di interesse sono mutevoli, il tasso legale odierno, 18/6/2020, è dello 0,05%, cioè quasi zero; il tasso convenzionale è dell'8%.
Cosa significa quanto ho scritto nella realtà di tutti i giorni?
Se un imprenditore paga con ritardo un debito, contratto per acquistare una merce per la sua attività, dovrà aggiungere all'importo originario l'8 per cento all'anno. Se per esempio il debito è di 1000 euro e viene pagato con un anno di ritardo, l'imprenditore pagherà 1080 euro, cioè ben 80 euro di interessi.
Se lo stesso imprenditore paga con ritardo la retribuzione o il tfr a un lavoratore suo dipendente, dovrà aggiungere all'importo originario lo 0,05 per cento all'anno, cioè il tasso legale d'interesse. Quindi se la retribuzione o il tfr ammonta a 1000 euro e viene pagata con un anno di ritardo, l'imprenditore pagherà 1000,50 euro, cioè 50 centesimi di interessi.
Riassumendo, se il creditore è un imprenditore questi incassa 80 euro di interessi; se il creditore è un lavoratore, per lo stesso capitale e lo stesso ritardo, incassa 0,50 euro di interesse.
Ma ci sono delle novità!
Il Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, con la sentenza n. 82 pubblicata in data 15/2/2022, ha deciso che per il credito di lavoro è "corretto" applicare "gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., modificato dall'art. 17 del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, per i procedimenti iniziati dopo l'11/12/2014, introdotti per scoraggiare eventuali strategie dilatorie del debitore." In questo senso anche il Tribunale di Torino, sentenza n. 1942 del 2017.
Quindi, secondo la sentenze citate, per i debiti di lavoro sono dovuti, in aggiunta agli interessi legali, gli interessi moratori dell'8%, come nel caso dei debiti commerciali.
Ma è di diverso avviso il Tribunale di Roma, con le sentenze 5465/2019 e 3577/2020, secondo il quale ai crediti di lavoro non si applicano gli interessi moratori.