La Corte Costituzionale con la sentenza 77/2018 ha dichiarato " (...) l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, (...) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni."
Questo vuol dire che, superando l'orientamento della legge 162/2014, che aveva in sostanza limitato fortemente la possibilità per i tribunali di compensare le spese di lite, e che dunque aveva esposto il lavoratore soccombente a un sicura condanna al pagamento delle spese processuali, dopo questa pronuncia della Corte Costituzionale il lavoratore vede ridimensionato questo rischio.
In parole povere, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, i lavoratori potranno incardinare una causa per tutelare i propri diritti un po' più serenamente: in caso di mancata vittoria i lavoratori possono sperare che il tribunale tenga conto del fatto che il lavoratore di solito non ha risorse economiche paragonabili a quelle del datore di lavoro (qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni)
, e che quindi in caso di sconfitta il lavoratore possa evitare la condanna al rimborso delle spese legali sostenute dal datore di lavoro.