Il mobbing può riguardare tutte le categorie di lavoratori. L'azione mobbizzante è di solito subdola, dunque apparentemente inesistente e mirante a un fine illecito. Le cause sono molteplici, ma l'obiettivo è sempre uguale: mettere a disagio il lavoratore affinché decida di dimettersi. I casi in cui si crea disagio al lavoratore per altri motivi esula dal nostro compito illustrativo in queste poche righe e può formare oggetto di indagine in ambito penale. Un lavoratore, sia esso apprendista, operaio, impiegato, quadro, dirigente, se è troppo bello o troppo brutto, se veste alla moda o no, se è simpatico o antipatico, se è troppo o poco bravo, se tende ad assecondare troppo o poco il datore di lavoro o i superiori o i colleghi, insomma in qualunque situazione egli, lavoratore, si evidenzi in un rapporto di lavoro, può divenire oggetto di una particolare e sgradita attenzione, da parte di colleghi, superiori o datore di lavoro. I colleghi che iniziano a criticare alle spalle il malcapitato, che si rifiutano di scambiare due chiacchiere con lui nelle pause, che lo escludano dalla pausa caffè, che sul lavoro non gli forniscono le informazioni necessarie perché il lavoratore mobbizzato svolga serenamente il suo lavoro: l'esempio più elementare è che sia necessaria una password e che questa venga fornita errata o non venga fornita affatto. Nell'esempio fatto, quello che accade, si chiama mobbing orizzontale. Il datore di lavoro che per esempio tolga le mansioni a un dipendente lasciandolo senza far niente, che gli assegni un ufficio senza finestre, che lo rimproveri senza rispettare le regole legali, che lo faccia oggetto di procedimenti disciplinari che sistematicamente non culminino in provvedimenti sanzionatori, questo sarebbe il cosiddetto mobbing verticale. Questi sono alcuni esempi degli infiniti fatti che possono dare luogo al mobbing. Va anche detto che del nome mobbing si fa spesso un uso improprio, nel senso che fatti che trovano la loro spiegazione giuridica nell'ordinario diritto del lavoro sono stati proposti troppo spesso ai tribunali come mobbing, e che questo non ha giovato a questo importante istituto giuridico. Chi è oggetto di mobbing può rivolgersi a un tribunale per chiedere che siano accertati i fatti che egli ritiene che lo abbiano danneggiato, ma avrà diritto a un risarcimento solo se sarà in grado di provare in giudizio di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale e il nesso causale di questo con i fatti indicati. Provare tutto questo è tutt'altro che facile: considerato che al momento non esiste alcuna norma specifica per il mobbing, e che per agire giudizio si fa riferimento a normative, del tutto eccellenti, ma pensate e scritte per tutta una serie di casi e non specificamente per il mobbing (art. 2087 c.c.).